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Fatturazione elettronica 2018: requisiti, compilazione e trasmissione

Fattura elettronica 2018: le indicazioni delle Entrate

Il 30 aprile 2018 con la Circolare 8/E e con il Provvedimento 89757/2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica, in quanto come anticipato a partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà pertanto necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica. Le cessioni vanno riferite alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, pertanto l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Come sottolineato nel documento di prassi, tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Ne deriva che tali elementi non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, ma possono comunque essere inseriti in maniera facoltativa.

Attenzione: occorre ricordare che se si effettuano, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento. Per esempio, se un soggetto passivo si rifornisce di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione e contestualmente fa eseguire qualche intervento come riparazione /sostituzione parti, lavaggio, ecc la fattura che documenta cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

Per quanto riguarda le fatture differite sarà comunque possibile emettere un'unica fattura entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. 

Infine, per quanto riguarda la registrazione e la conservazione delle fatture, dal 1° luglio 2018 saranno messi a disposizioni dall'Agenzia delle Entrate una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Con particolare riferimento alla conservazione, viene specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle entrate.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/05/2018