Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Rateazione Equitalia: nuove regole per essere riammessi

Per i contribuenti decaduti dal piano di rateizzazione tra il 22.10.2013 e il 21.10.2015: istanza entro il 21 novembre 2015

Per i contribuenti decaduti dal piano di rateazione tra il 22.10.2013 e il 21.10.2015, è possibile richiedere la "riammissione" alla rateazione presentando un'apposita istanza entro il 21 novembre 2015, con raccomandata A/R oppure a mano, presso uno degli sportelli dell'agente della Riscossione competente per territorio.

Con Comunicato del 17.11.2015, Equitalia ha precisato che il termine del 21 novembre cade di sabato pertanto, per agevolare chi vuole presentare la domanda agli sportelli di Equitalia nell’ultimo giorno utile, la scadenza è stata rinviata al 23 novembre, primo giorno lavorativo successivo. Si ricorda che la richiesta può essere inviata anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'istanza va presentata compilando il modello reso disponibile presso gli sportelli di Equitalia o nel sito internet di Equitalia, nella sezione "Rateizzazione - Modulistica", presente nell'Area Cittadini e nell'Area imprese.

La riammissione alla rateazione può essere chiesta per un massimo di 72 rate. Pertanto se un contribuente aveva in corso una maxi rateazione di 10 anni (120 rate), la riammissione al beneficio non potrà superare comunque i 6 anni (72 rate). La nuova rateazione non è prorogabile, al contrario di quelle ordinarie, e decade a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).

A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Riammissione alla rateazione da cui si e' decaduti:

Chi può usufruirne

I debitori decaduti tra il 22.10.2013 e il 21.10.2015 da precedenti rateazioni.

Come accedere alla nuova riammissione

Il soggetto interessato deve presentare istanza ad Equitalia entro il 21.11.2015, usando il modello fac-simile disponibile sul sito di Equitalia.

Regole

La riammissione alla rateazione è concessa per un massimo di 72 rate, non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aggiornata il: 17/11/2015