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Legge n. 109/2015 in sintesi: rivalutazione pensioni ma non solo

Calcolo del montante contributivo e Benefici ai lavoratori dell'amianto

Art. 5 della L. 109/2015
 
L’art. 5 della L. 109/2015 reca una modifica alla normativa pensionistica sul sistema di calcolo contributivo; in particolare, prevede che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo individuale non sia in ogni caso inferiore ad un punto percentuale. L'applicazione di tale valore minimo dà luogo alla conferma dell'importo precedente del montante, senza alcuna riduzione (mentre l'applicazione di un valore inferiore ad un punto percentuale darebbe luogo ad una riduzione dell'ammontare precedente).  Qualora, in base al meccanismo di calcolo proprio del coefficiente, il valore risulti inferiore ad un punto percentuale, la differenza rispetto al nuovo valore minimo si recupera in sede di determinazione dei coefficienti degli anni successivi.
 
 
Art. 5bis della L. 109/2015
 
L’art. 5bis della L. 109/2015 chiarisce il contenuto dell'art. 1, comma 112, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, riguardante i trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto stabilita. Nello specifico viene esclusa   con riferimento ai "lavoratori attualmente in servizio", l'applicazione, ai fini pensionistici, dei provvedimenti di annullamento, adottati dall'INAIL (v. Circ. n. 51 del 2015), delle certificazioni precedentemente rilasciate dal medesimo Istituto, relative all'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. L'esclusione degli effetti dell'annullamento non concerne il caso di dolo dell’interessato, accertatocon sentenza definitiva. Dunque, l’art. 5-bis della L. 109/2015 chiarisce che  la locuzione di "lavoratori attualmente in servizio"  indica  i lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2015, non fossero beneficiari di trattamenti pensionistici (si prescinde, dunque, dalla sussistenza, alla medesima data, di un rapporto di lavoro). 


Aggiornata il: 23/07/2015