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Rimborso IVA: i nuovi modelli per la garanzia

Rimborso IVA: cosa è cambiato in breve

Per ottenere il rimborso IVA richiesto ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR n. 633/1972, è ora necessaria la prestazione della garanzia solo nei casi previsti dalla legge a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).
 
Prima di tale decreto, per ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a € 5.164,57, era necessario (oltre naturalmente alla presentazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale) prestare apposita garanzia, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
 
Il Decreto semplificazioni, in vigore dal 13.12.2014, ha innalzato a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia secondo le suddette regole.
 
Resta fermo che, quando richiesta, la garanzia deve avere durata pari a 3 anni dalla data di esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.
Più precisamente, le regole sono ora le seguenti:
 
 
 
NUOVE REGOLE PER L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA (dal 13.12.2014)
Rimborsi iva ≤ € 15.000
NO GARANZIA
Rimborsi iva > € 15.000
Richiesti da
soggetti
"a rischio"
GARANZIA
Richiesti da
soggetti
"non a rischio"
GARANZIA,
oppure anche
solo VISTO DI CONFORMITA' sulla dichiarazione da cui
emerge il credito + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
 
 
Per "soggetti a rischio" si intendono, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 4 dell'art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi che:
  • esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni (e che non siano start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012);
  • nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
    • al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano € 150.000;
    • al 5% degli importi dichiarati, se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
    • all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  • pur avendo i requisiti per essere considerati "non a rischio" e, quindi, per non prestare la garanzia, presentano la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.


Aggiornata il: 31/08/2015