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Rimborso IVA: i nuovi modelli per la garanzia

Rimborso IVA: i nuovi modelli per la prestazione della garanzia

Per adeguare la modulistica alle novità introdotte dal Decreto semplificazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 26.06.2015, che ha sostituito il precedente provvedimento del 10.06.2014, ha approvato il nuovo modello di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, insieme alle nuove istruzioni (denominate "Glossario").
Per coerenza, ha anche modificato il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato, che era stato approvato con provvedimento del 30.12.2014.
Il provvedimento ha, inoltre, fissato le condizioni generali di assicurazione tra il soggetto che rilascia la garanzia e l'Agenzia delle Entrate.
 
Nel "Glossario" allegato ai modelli è precisato che:
  • per "rimborso richiesto in procedura semplificata", si intende quello richiesto all’Agente della riscossione. Tale procedura può essere utilizzata per un importo massimo pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili che applicano il reverse charge), comprese le compensazioni effettuate nel 2015 con il modello F24, ai sensi dell'articolo 34 della Legge n. 388/2000, fatti salvi i diversi limiti stabiliti dalle norme. In caso di rimborso di importo superiore a € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili) con pagamento richiesto in parte all’Agente della riscossione e in parte all’Ufficio delle Entrate, l’importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere limitato alla parte richiesta all’Agente della riscossione;
  • per "rimborso richiesto in procedura ordinaria", si intende quello richiesto all’Ufficio delle Entrate. In caso di rimborso di importo superiore a € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili che applicano il reverse charge), con pagamento richiesto in parte all’Agente della riscossione e in parte all’Ufficio, l’importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere al netto dell’importo rimborsato dall’Agente della riscossione.
Il provvedimento del 26.06.2015 ha stabilito, inoltre, che, in considerazione dell’accelerazione in atto nel processo di erogazione dei rimborsi e coerentemente con la ratio delle disposizioni in materia di rimborsi IVA contenute nel D.Lgs. n. 175/2014, finalizzate a ridurre le tempistiche ed i costi per l’esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni.
Tali interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia.


Aggiornata il: 31/08/2015