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Pensione ai superstiti: le indicazioni dell'INPS

Requisito dell' ESSERE A CARICO e Status di studenti

Il requisito del " carico"  risulta verificato al ricorrere  di due condizioni:

a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica, che sussiste "quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30 %"

b) mantenimento abituale del superstite da  parte del lavoratore deceduto. Tale condizione si desume dall’effettivo comportamento basandosi sui seguenti fattori

  • la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa.

Per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.

  • la non convivenza. In tal caso, per i figli di età superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite.

STATUS DI STUDENTE

La circolare specifica sul punto che "Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:

a)   hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media superiore o professionale;

b)   hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.

Nell’apposita sezione intranet, cui si accede dal percorso: intranet>direzione centrale pensioni>Area Normativa e contenzioso amministrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi speciali>Istituti esteri>università e scuole secondarie italiane, è pubblicato l’elenco delle scuole e università diverse da quelli statali, nonché estere e dei relativi corsi attivati, la cui iscrizione dà diritto alla pensione ai superstiti."

CASI PARTICOLARI

Un caso particolare che non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità.è quello del  tirocinio formativo e di orientamento ( decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142).

Invece  mantiene lo status di studente e il diritto alla pensione di reversibilità  il soggetto con attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% . Infatti con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte Costituzionale  ha argomentato che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”.

Allo stesso modo,  dice l'INPS, " l'impiego in lavori socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro da parte del figlio studente titolare di pensione ai superstiti non comportano la sospensione della pensione in quanto dette attività non configurano, a norma dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come prestazione di lavoro retribuito".

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/11/2015