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Pensione ai superstiti: le indicazioni dell'INPS

Decorrenza e misura della pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.

Le aliquote di reversibilità  in presenza del coniuge sono stabilite nelle seguenti misure:

- coniuge solo: 60%;

- coniuge e un figlio: 80%;

- coniuge e due o più figli: 100%.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

- un figlio: 70%;

- due figli: 80%;

- tre o più figli: 100%;

- un genitore: 15%;

- due genitori: 30%;

- un fratello o sorella: 15%;

- due fratelli o sorelle: 30%;

- tre fratelli o sorelle: 45%;

- quattro fratelli o sorelle: 60%;

- cinque fratelli o sorelle: 75%;

- sei fratelli o sorelle: 90%;

- sette o più fratelli o sorelle: 100%.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/11/2015