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Pensione ai superstiti: le indicazioni dell'INPS

Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi dei beneficiari

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell’8 agosto 1995, n. 335.

I limiti di cumulabilità trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle e non nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.

Ai fini della cumulabilità,  con le  circolari n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del  20 febbraio 1996  l'INPS ha precisato  che  i redditi del beneficiario da valutare sono " i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti (o delle pensioni) su cui andrebbe operata la riduzione".

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/11/2015