Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Codice deontologico commercialisti: in vigore da oggi 1/03/2016

Le novità del codice deontologico della Professione 2016

Le principali novità sono:

  • Art. 3 (ambito di applicazione) è espressamente previsto che le norme del codice deontologico si applichino oltre che agli iscritti dell’Albo (sia nella sezione A-Commercialisti che nella sezione B-Esperti contabili) anche alle società professionali, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti e ai tirocinanti per quanto compatibili.
  • Art. 14 (Responsabilità professionale) è stato espressamente previsto che il professionista renda noto al cliente gli estremi ed i massimali della polizza assicurativa per i rischi professionali.
  • Art. 15 (collaborazione tra colleghi) sono espressamente previsti i comportamenti da tenere in situazioni particolari. Al comma 7 si indica che l’indicazione del nome di un collega o di un altro professionista al cliente non è considerata una prestazione professionale e pertanto non dà diritto a corrispettivi.
  • Art. 20 (Rapporti con i clienti- principi generali): è espressamente prevista la possibilità per il professionista di concordare con il  proprio cliente un indennizzo nel caso in cui il cliente receda,  sulla base dell’importanza e/o del compenso inizialmente concordato nel caso in cui l’incarico fosse stato portato a termine.
  • Art 23 (Rinuncia all’incarico): è espressamente prevista la condotta che il professionista deve tenere nel caso in cui rinunci all’incarico e non riesca a comunicarlo tempestivamente al cliente in quanto questo è irreperibile. In tale fattispecie il professionista è obbligato a comunicare la rinuncia mediante lettera raccomandata a. r o a mezzo p.e.c. 
  • Art 25 (Compenso professionale): è espressamente previsto che il compenso deve essere concordato per iscritto simultaneamente all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il preventivo può essere di massima e comprendere spese, oneri e contributi, fermo restando la possibilità che il compenso sia in parte costituito da una componente variabile.
  • Art 28 (Incarichi istituzionali): sono espressamente previsti gli obblighi informativi per rafforzare la trasparenza della loro attribuzione ed è vietato l’utilizzo di tali incarichi per fini pubblicitari o per sollecitarne l’affidamento.
  • Art 29 (Rapporti con gli ordini e consigli di disciplina locali e il consiglio nazionale): è espressamente previsto il dovere di collaborazione tra il professionista e gli organi dell’Ordine, tramite anche tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
  • Art 42 (Esercizio abusivo dell’attività professionale): è espressamente previsto il contrasto all’esercizio abusivo della professione, infatti il professionista che viene a conoscenza di esercizio abusivo della professione ha l’obbligo di informare tempestivamente il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.
  • Art 44 (Informazione e pubblicità informativa): è espressamente previsto in merito all’utilizzo del titolo accademico di professore che può essere usato solo laddove il professionista sia professore universitario nel settore scientifico disciplinare oggetto della professione, e in tal caso deve precisare qualifica e settore scientifico di insegnamento. Un’altra novità presente nello stesso articolo è il divieto di riferimenti commerciali o pubblicitari nel sito internet del professionista o dello studio associato.


Aggiornata il: 01/03/2016