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Novità UNICO PF 2016 per autonomi, imprese, redditi diversi

QUADRO RQ-Altre imposte

Sono state aggiunte tre sezioni per i contribuenti che si avvalgono della possibilità, versando un’imposta sostitutiva per i redditi e l’IRAP e le eventuali addizionali; di:

  • rivalutare o allineare i beni d’impresa e le partecipazioni
  • affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.

 

QUADRO FC- Redditi dei soggetti controllati residenti e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Nella sezione I sono state inserite le caselle “art.167 tuir comma 8-quater” ed “Esimente” che devono essere compilate dai contribuenti che pur avendo le condizioni esimenti non hanno applicato la disciplina dell’art. 167 tuir(cioè quella di far valere che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata) per segnalare che non è stata presentata istanza di interpello disapplicativo o che è stata presentata non è stata ottenuta risposta favorevole.

 

QUADRO CE- Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e per imposte assolte dalle controllate estere

Il quadro va compilato per determinare il credito d'imposta ( ex art.165 del tuir. ) spettante ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata. Per il calcolo del credito dal periodo d’imposta 2015 tutti i contribuenti, (anche quelli che hanno prodotto all’estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa), utilizzano il quadro CE in luogo del quadro CR. Se sono stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi deve essere compilato il quadro CE, utilizzando due distinti righi della sezione I-A, uno riservato all’esposizione dei redditi diversi da quelli di impresa ed uno riservato all’esposizione dei redditi d’impresa.

In particolare è stato riconosciuto il credito d’imposta:

  • al soggetto residente che controlla società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato o alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dalle medesime società e per i quali operi la dimostrazione di cui alla lett. a) del comma 5 dell’art. 167 TUIR (cioè l’effettivo svolgimento dell’attività industriale).
  • al cedente controllante residente, o alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato per i quali sussiste la condizione di effettivo svolgimento dell’attività industriale o commerciale.

Il credito d’imposta spetta sulle imposte pagate dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana.



Aggiornata il: 04/04/2016