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Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017

Versamento dell'Imposta sostitutiva

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è stata fissata in un'unica misura dell'8%. Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima (a differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima).

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

a) in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2017
b) oppure rateizzata in 3 rate annuali di pari importo entro:

  • 1a rata entro il 30.06.2017;
  • 2a rata entro il 30.06.2018 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2017;
  • 3a rata entro il 02.07.2019 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2017.

Attenzione: se non si effettuano i versamenti successivi al primo, le somme sono iscritte a ruolo.

Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:

  • il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata;
  • se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;
  • se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni.
Di seguito una tabella di riepilogo della data di possesso del bene, dell’aliquota per l’imposta sostituiva e del codice tributo da utilizzare per il versamento.

Data di possesso

Bene

Aliquota

Codice tributo

1° gennaio 2017

Partecipazioni qualificate e non

8%

8055

1° gennaio 2017

terreni

8%

8056

Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2017”.

Nel caso in cui siano già state effettuate precedenti rivalutazione sugli stessi beni, è possibile alternativamente:

  • detrarre l’imposta sostitutiva pagata nelle rivalutazioni precedenti, da quella dovuta per la rivalutazione 2017;
  • pagare interamente l’imposta dovuta nel 2017 e chiedere con istanza il rimborso dell’importa versata fino a 48 mesi prima.
Fonte:


Aggiornata il: 10/03/2017