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Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017

Vantaggi fiscali

I vantaggi si riassumono nel risparmio fiscale che si consegue nel caso di cessione del bene rivalutato, in quanto aumentando il valore fiscale del bene si riduce l’eventuale plusvalenza. 

Di seguito si riepiloga la tassazione delle plusvalenze:

  • terreno: la plusvalenza va dichiarata ai fini delle imposte sul reddito tra i redditi diversi ed è tassata con aliquota irpef progressiva (scaglione minimo: 23%)
  • di una partecipazione qualificata: la plusvalenza concorre a formare la base imponibile per il 49.72% del proprio valore ed è tassata con aliquota irpef progressiva;
  • di una partecipazione non qualificata: la plusvalenza è interamente tassata con imposta sostitutiva al 26%.

Nel caso in cui invece si rivaluti, si paga l’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato e c'è la tassazione solo sull’eventuale plusvalenza eccedente questo valore.

Esempio:

Il sig. Rossi ha un terreno edificabile (non posseduto in regime d’impresa) per 100.000 euro, su cui ha pagato imposte e costi connessi pari a 5.000 euro. Valore totale: 105.000

Lo vuole vendere a 150.00 euro

La differenza tra il costo d’acquisto e la rivendita è 40.000 euro; valore che va dichiarato tra i redditi diversi.

In questa ipotesi Rossi può:

  • Assoggettare tale maggior valore all’imposta ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi (45.000 X aliquota irpef secondo lo scaglione del proprio reddito)
  • Rivalutare il terreno e pagare l’imposta sostitutiva pari all’8% sull’intero valore rivalutato (150.000 x 8%).

Indicazione obbligatoria nel Modello Redditi 2017

I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RM ed RT.
L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15).
L'omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 250 Euro e 2.000 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).

Riferimenti normativi

Articolo 1, commi da 554 a 564, della legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016 suppl.ord.n. 57).

Fonte:


Aggiornata il: 10/03/2017