Come l'anno scorso, i contribuenti possono utilizzare la dichiarazione 730 precompilata dall'Agenzia delle Entrate con i dati in suo possesso, modificandola o meno, o possono fare il 730 ordinario (cioè con il metodo normale ignorando la precompilata). Indipendentemente dal modo in cui sia effettuata, i contribuenti che presentano una dichiarazione 730 da cui emerga un importo a credito, possono chiedere il rimborso di tali somme. Con il 730/2016 è possibile ottenere il rimborso:
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Nella busta paga di luglio per i lavoratori con sostituto d’imposta,
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Nella rata di agosto per i pensionati.
Questa regola generale, vale sia nel caso in cui il contribuente:
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Presenti la dichiarazione 730 ordinaria (cioè senza utilizzare la precompilata),
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Presenti la dichiarazione 730 precompilata senza modifiche,
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Presenti la dichiarazione 730 precompilata modificata.
Quindi nel caso in cui si presenti una dichiarazione 730 precompilata in una delle seguenti ipotesi:
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con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta,
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con criteri di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
si segue il trattamento previsto per i rimborsi maggiori di 4.000 euro di cui al prossimo paragrafo (cioè controllo preventivo e successivo rimborso dall'Agenzia). In merito alla seconda condizione, ad oggi l’Agenzia non ha pubblicato ancora il provvedimento sui criteri di incoerenza. Tuttavia la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/e del 2016, al punto 8.4 precisa che gli elementi di incoerenza saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all’entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.