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Calcolo ACE per i soggetti IRES 2017: aliquota al 4,75%

Ace 2017: ecco come funziona per le società di capitali

L’ACE consiste in una variazione assoluta in diminuzione pari al rendimento nozionale prefissato per la variazione del capitale proprio. Per l’anno di imposta 2016 il rendimento nozionale è il 4.75%.

Per i soggetti IRES, ai sensi dell’art. 5 del decreto ACE, la variazione in aumento di capitale proprio rilevante per l'ACE è l’incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile di esercizio. L’incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento figurativo è determinato da:

1. incrementi

  • utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; rilevano nell’esercizio in cui le relative riserve sono formate, cioè nel periodo d’imposta in cui l’assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio
  • conferimenti in denaro; rilevano a partire dalla data del versamento.
  • gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla “riclassificazione” di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità.

2. decrementi

  • acquisti di partecipazioni in società controllate
  • acquisti di aziende e rami d’aziende
  • riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate: si considerano nell’esercizio in cui si sono verificati e rilevano per l'intero ammontare.

Il meccanismo generale di applicazione dell'agevolazione ACE è il seguente:

  1. si determina il reddito complessivo netto
  2. si determina l'incremento ACE per l'esercizio
  3. se l’importo della base di calcolo ACE supera il reddito complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
  4. dal 2014 l'ACE può essere utilizzato come credito d’imposta, non solo ai fini IRES, ma anche ai fini Irap.

I soggetti con periodo d’imposta superiore o inferiore all’anno solare devono far riferimento a quanto chiarito dalla Circolare 12/E del 2014 secondo la quale nell’ipotesi in cui il periodo di imposta sia superiore o inferiore ad un anno, il capitale proprio va ragguagliato alla durata del periodo stesso al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale determinato su base annuale.

 

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Aggiornata il: 17/03/2017