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Trasformazione eccedenze ACE in credito IRAP

Le eccedenze ACE: riporto dell'eccedenza o trasformazione in credito IRAP?

Abbiamo detto che l’articolo 1, comma 4 del Decreto Monti (D.L 91/2014) ha introdotto una nuova opzione per il contribuente, prevedendo che “la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d’imposta (…) utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (…)”.

Dal 2014, il contribuente quindi può scegliere alternativamente tra:

  • Riportare le eccedenze di capitale nozionale nei periodi di imposta successivi ai fini IRES o IRPEF senza alcuna limitazione temporale;
  • Convertire le eccedenze ACE, in tutto o in parte, in credito di imposta IRAP in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito IRAP ottenuto dalla trasformazione delle eccedenze di ACE è utilizzabile in compensazione nel modello F24 nell’anno in cui viene presentata la dichiarazione IRAP.

Si ricorda che il processo di trasformazione in IRAP è irreversibile nel senso che una volta trasformata l’eccedenza Ace in credito Irap il contribuente non può più riconvertire in eccedenza IRES la parte trasformata e non utilizzata.

Qualora la quota annuale teoricamente utilizzabile sia superiore all'imposta dovuta nel periodo, l’Agenzia delle entrate (circolare 21/E del 2015) ha ritenuto che la parte non utilizzata possa essere riportata in avanti nelle dichiarazioni IRAP dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale. L’eccedenza di credito d’imposta IRAP potrà essere utilizzata in compensazione dei debiti IRAP al termine del quinquennio di rateazione.

È da evidenziare che il credito di imposta da trasformazione eccedenza ACE non può essere chiesto a rimborso e non può essere ceduto e può essere utilizzato solo in compensazione verticale con i debiti IRAP.

Da ultimo, è da evidenziare che la stessa disciplina è applicabile anche ai soggetti IRPEF in virtù del richiamo all’art. 3, comma 3, del DM 3 agosto 2017 ad opera dell’art. 8, comma 7,dello stesso decreto.

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Aggiornata il: 20/04/2018