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Trasformazione eccedenze ACE in credito IRAP

Il credito per i soggetti IRPEF e IRES

I soggetti IRES di cui all’articolo 2 del decreto ACE applicano l’aliquota ordinaria al 27.5% (art. 77 TUIR) alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d’imposta.
Tali soggetti sono:

Di seguito si propone un esempio numerico riprendendo la Circolare 21/E del 2015:

  importi IRES
Reddito complessivo netto 100.000
Deduzione ace 120.000
Eccedenza ACE IRES trasformabile 20.000
   
Eccedenza convertita in credito d'imposta IRAP 10.000
Credito d'imposta IRAP (27,5%) 2.750
Eccedenza riportabile IRES 10.000


I soggetti IRPEF di cui all’articolo 8 del decreto ACE, applicano alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d’imposta le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall’articolo 11 del TUIR, calcolando il credito con le stesse modalità con le quali si determina l’IRPEF.

Di seguito si propone un esempio numerico riprendendo la Circolare 21/E del 2015 :

  Importi IRPEF
Reddito complessivo netto 80.000
Deduzione ACE 120.000
Eccedenza ACE IRPEF trasformabile 40.000

Come prima si è scelto di riportare 10.000 euro e di convertire in credito IRAP 30.000 euro.
Applicando gli scaglioni previsti dall'art. 11 del TUIR il calcolo è il seguente:

23% fino a 15.000 3.450
27% da 15.000 a 28.000 3.510
38% da 28.000 a 55.000 760
41 % da 55.000 a 75.000 0
43% oltre 75.000 0

 

Fonte:


Aggiornata il: 20/04/2018