La Circolare 26/e 2016 entra nel merito anche di alcuni casi particolari, di cui i principali sono:
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Nel caso in cui l’erede subentri al socio: questi ha diritto ad usufruire dell’assegnazione agevolata anche se ha accettato l’eredità e sia subentrato successivamente alla data del 30 settembre 2015.
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Nel caso in cui ci sia un diritto di usufrutto sulla partecipazione: il socio che può beneficiare dell’assegnazione agevolata è il titolare della nuda proprietà.
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Nei casi di fusione (propria o per incorporazione) o di scissione (totale o parziale): la società incorporante risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all’assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse se soci presso le società di provenienza alla data del 30 settembre 2015.