Il comma 116 della Legge di stabilità prevede che nell'assegnazione agevolata di beni ai soci la base imponibile dell'imposta sostituiva delle imposte sui redditi e dell'irap sia data dalla differenza tra:
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il valore normale dei beni assegnati (*)
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il loro costo fiscalmente riconosciuto.
(*) In particolare, in merito al valore normale il legislatore nella Legge di stabilità 2016:
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non specifica come valutare i beni mobili iscritti in pubblici registri → il valore pertanto deve essere determinato sulla base dell'art. 9 TUIR (DPR 917/86)
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specifica che per gli immobili è possibile utilizzare la rendita catastale aggiornata per i moltiplicatori.
Si ricorda che l'aliquota dell'imposta sostitutiva corrisponde all'8 % o al 10,5 % per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione.