Il comma 117, art. 1, L.208/2015 dispone che solo per gli immobili, su richiesta della società, è possibile calcolare la base imponibile come differenza tra:
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il costo fiscalmente riconosciuto,
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il valore normale determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite catastali dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal comma 4 dell’art. 52 del TUR (testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro-DPR 131/86.)
E' la cd. valutazione automatica per cui non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
Come chiarito i coefficienti da applicare alle rendite per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva sono indicati nella tabella sottostante.
Tipologia |
Coefficiente |
Terreni |
112,50 |
Categoria C/1 e E |
42,84 |
Categoria A/10 e D |
63,00 |
Tutti gli altri fabbricati |
126,00 |
Categoria B |
176,40 |
Fabbricati "prima casa" |
115,50 |
Viene inoltre precisato che:
1. se il valore normale del bene immobile da assegnare, determinato ai sensi dell’art. 9 del T.U.I.R., è pari ad esempio a 100 e quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali è pari a 80, per l'assegnazione si può usare un valore compreso tra 80 e 100.
2. La scelta del criterio da utilizzare per il calcolo del valore normale può essere fatta su ogni immobile, anche se l'assegnazione riguarda più immobili non è infatti necessario utilizzare un solo criterio.