Il D.L. 133/2014 ha introdotto la deduzione del 20% del costo di acquisto di abitazioni di nuova costruzione, con classe energetica A o B, destinate a essere locate per 8 anni. In particolare è stato chiarito che:
- il beneficio è riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare pertanto non è necessario che siano costruite da imprese di costruzione e da cooperative edilizie.
- Il vincolo di durata della locazione di 8 anni è rispettato sia quando espressamente previsto dal contratto sia quando la legge preveda una proroga di diritto dello stesso fino a otto anni. Ad esempio sono ritenuti validi:
- un contratto a canone “libero” stipulato per 4 anni, ma rinnovabile per altri 4 anni,
- un contratto a canone concordato con durata di "sei più due" con proroga di diritto.