Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Rimborso immediato per le sentenze a favore del contribuente

Sentenze a favore dei contribuenti immediatamente esecutive

Con la riforma del contenzioso tributario (Dlgs 156/2015), è stato tra l’altro novellato l’art. 69 del D. Lgs 546/1992 – attualmente titolato:

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente.

Tale articolo al primo comma recita: “1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.”

Pertanto: le sentenze sono immediatamente esecutive, anche qualora non definitive, e se di importo minore di 10.000 euro non sono subordinate ad alcuna garanzia. 

Il problema nasce con il testo contenuto nel secondo comma del medesimo articolo 69 in quanto recita: “2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonche' il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.”.

Tale decreto non è stato ancora emanato e l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2015 ha subordinato l’applicazione della norma al decreto MEF senza nessuna distinzione; la giuriprudenza inizia a farsi sentire dissentendo dalla interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che non sembra tenere conto neanche del limite dei 10.000 euro. Il Mef infatti deve regolamentare solo la prestazione di garanzia per gli importi superiori a questo ammontare, ma per i rimborsi di importo inferiori non c’è nessun ostacolo all’applicazione piena della norma, molto favorevole al contribuente.

Vediamo pertanto i due punti di vista:

  • L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate subordina l’applicazione dell’art.69 al decreto del MEF;
  • L’amministrazione finanziaria, con la Circolare 38/E del 2015 ha fornito chiarimenti in merito alla riforma del processo tributario e trattando il “problema” dell’art. 69 al punto 1.15.2 afferma che pur applicandosi la norma alle sentenze depositate dopo il 1 giugno 2016, se il Mef non ha ancora emanato il decreto questa data viene subordinata e quindi posticipata alla data del suddetto decreto senza fare nessuna distinzione di entità del rimborso.

In sostanza per l’Agenzia le nuove previsioni sull’immediata esecutività delle sentenze non sono ancora applicabili e fino all’emanazione del decreto da parte del Mef la sentenza diventa esecutiva solo dopo il passaggio in giudicato.

 

Fonte:


Aggiornata il: 29/06/2016