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Detassazione dei premi di risultato e mod. 730/2017

I premi di risultato che possono beneficiare del regime agevolato

Possono beneficiare del regime agevolato esclusivamente i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Il requisito della “variabilità” implica che l’ammontare del premio deve essere modulato in funzione del grado di raggiungimento del risultato prefissato, misurabile in modo oggettivo attraverso indicatori numerici o altro tipo puntualmente individuati.

Ad esempio, può essere detassato un premio di risultato, previsto dal contratto di secondo livello sottoscritto e depositato alla DTL, il cui ammontare sia  cosi articolato:

  • 1.000,00 euro se l’incremento delle vendite, rispetto all’anno precedente, prefissato nella misura del 10%, è interamente raggiunto;
  • 900,00 euro se l’incremento delle vendite, rispetto all’anno precedente, prefissato nella misura del 10%, è raggiunto al 90% (incremento rilevato del 9%);
  • 800,00 euro se l’incremento delle vendite rispetto all’anno precedente, prefissato nella misura del 10%, è raggiunto all’80%  (incremento rilevato dell’8%);

e così via.

Mentre non può essere detassato un premio di risultato, previsto dal contratto di secondo livello, nella misura di 1.000 euro se l’incremento delle vendite, rispetto all’anno precedente, prefissato nella misura del 10%, è raggiunto.    

Non può, dunque, trattarsi di un unico importo fisso erogato al raggiungimento del risultato in quanto non verrebbe soddisfatto il requisito della variabilità del relativo ammontare, ma devono essere fissati più scaglioni, di importo quantificabile in base all’entità dell’obiettivo raggiunto.

Rimangono, dunque, escluse dalla detassazione tutte quelle voci retributive non qualificabili come “premi di risultato” benché riconducibili a maggiore produttività, quali ad esempio gli straordinari, le maggiorazioni per lavoro notturno, le indennità varie, ecc., a differenza del passato  che avevano beneficiato della tassazione agevolata.

Viene stabilito un nesso causale imprescindibile tra il raggiungimento dell’obiettivo prefissato (incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione), verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati e, l’erogazione del premio detassabile.

Per poter detassare, dunque, non è più sufficiente il semplice perseguimento degli obiettivi, ma ne è richiesto l’effettivo conseguimento.  

La tassazione sui premi di risultato è fissata nella misura al 10% sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti il cui reddito di lavoro subordinato percepito nel periodo di imposta precedente (2015 per la detassazione 2016) non superi i 50.000 euro lordi annui.

Ai fini della verifica della soglia reddituale dei 50.000 euro occorre considerare il reddito di lavoro dipendente (esclusi i redditi assimilati quali co.co.co, tirocinanti, ecc.) percepito nel periodo di imposta precedente:

  • soggetto a tassazione ordinaria, compresa l’eventuale quota maturanda del TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga, c.d. Qu.I.R.;   
  • anche in relazione a più rapporti di lavoro;
  • escluse le somme detassate percepite nel medesimo anno;
  • esclusi i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata (TFR, incentivi all’esodo, ecc.).

Non vanno computati i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, quali i redditi di fabbricati, da partecipazione, redditi diversi, ecc.  ecc.  

Il limite massimo che potrà essere assoggettato ad imposta sostitutiva del 10% è fissato in:

  • euro  2.000 lordi annui;
  • euro 2.500 lordi annui per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Perché si configuri il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali  di secondo livello  prevedano che gli stessi lavoratori:
    “intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno dal basso che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro”.   

Non costituiscono, invece, strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Fonte:


Aggiornata il: 02/03/2017