Il datore di lavoro, sostituto di imposta, applichera' l'agevolazione con la facoltà di ricorrere alla tassazione ordinaria al verificarsi delle seguenti condizioni:
• rinuncia da parte del lavoratore all’ imposta sostitutiva;
• applicazione della tassazione più conveniente per il lavoratore (nel caso in cui questa fosse costituita dall’IRPEF).
Se la scelta operata dal datore di lavoro sostituto di imposta si modifica, il contribuente ha facoltà in sede di compilazione del mod. 730/2017 di applicare, tramite la compilazione del quadro C del mod. 730/2017:
• la tassazione ordinaria in luogo di quella agevolata, per scelta o per obbligo;
• la tassazione agevolata in luogo di quella ordinaria, per scelta attraverso la compilazione del quadro C del modello 730/2017.