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Rimborsi IVA 2016: rischio sospensione in caso di accertamento

Rimborso e comunicazioni di irregolarità

Gli avvisi di irregolarità sono emessi dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 bis e 36 ter. Com’è noto:

  • l’art. 36 bis riguarda gli avvisi di irregolarità emessi a seguito del controllo automatizzato tra i dati risultanti dalla dichiarazione del contribuente e quelli in possesso dell’amministrazione da altre fonti.
  • L’art.36 ter riguarda i controlli formali tra i dati indicati in dichiarazione e la documentazione conservata dal contribuente e messa a disposizione dell’Ufficio o con l’incrocio dei dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).

Entrambi gli avvisi consentono al contribuente di produrre, entro 30 giorni, le proprie ragioni e fare annullare gli avvisi di irregolarità senza ulteriori conseguenze.

Anche tali avvisi tuttavia possono interferire sui rimborsi Iva e portare a esiti differenti in base al comportamento del contribuente:

  • Se il contribuente → ha riconosciuto le ragioni dell’Ufficio e ha intrapreso un piano di rateazione che sta onorando, l’ufficio, in assenza di ulteriori cause ostative, procede con l’esecuzione del rimborso.
  • Se il contribuente → non è riuscito a dimostrare le proprie ragioni scaduti i trenta giorni, l’ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso IVA.
  • Se il contribuente → è decaduto dal beneficio dalla rateazione, l’ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso IVA.

 



Aggiornata il: 27/07/2016