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Rimborsi IVA 2016: rischio sospensione in caso di accertamento

Rimborsi e istituti definitori: accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, reclamo, mediazione

La circolare offre alcuni chiarimenti anche nel caso in cui il contribuente a cui spetta il rimborso iva, stia facendo un pagamento rateizzato a seguito di un accertamento con adesione, di acquiescenza, di conciliazione giudiziale o di reclamo /mediazione.

In generale le rate non pagate degli istituti sopra elencati non sono considerate carichi pendenti ai fini del rimborso iva e pertanto non comportano la sospensione del rimborso.

Questa regola generale non vale nei casi in cui l’omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.  La decadenza dalla rateazione, infatti, può implicare:

  • la sospensione totale o parziale del rimborso
  • l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute o l’intimazione ad adempiere. (a seconda dei casi).

Occorre specificare che nel caso di lieve inadempimento non si determina la decadenza dalla rateazione, ma l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, con l’applicazione della sanzione e dei relativi interessi.

 

Disciplina analoga è prevista anche per gli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione. Infatti in caso di rateazione dell’avviso, le rate non ancora pagate non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso IVA, tranne nel caso in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione.

In particolare la decadenza dalla rateazione si verifica (tranne nei casi di lieve adempimenti):

  • in caso di mancato pagamento della somma pari al 20%  dell’imposta liquidata,
  • in caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva.

 



Aggiornata il: 27/07/2016