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Le misure a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto

Sospensione rate del mutuo

Il 29 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, che prevede tra l'altro la sospensione delle rate del mutuo per gli edifici coinvolti dal sisma.

Dal punto di vista fiscale, particolarmente interessante è l'articolo 7 dell'ordinanza, titolato Sospensione dei mutui dove è previsto che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi del sisma, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice Civile. Pertanto i soggetti :

  • titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente
  • gestori di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici,

hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Attenzione: la sospensione sui mutui:

  1. può essere chiesta: fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza,
  2. si concretizza a scelta tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale
  3. può essere chiesta solo previa presentazione di autocertificazione del danno subito dal sisma.

 

Fonte:


Aggiornata il: 02/09/2016