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I compensi all' amministratore di comodo sono indeducibili

Il principio di inerenza dei costi


Il principio di inerenza subordina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi alla condizione che gli stessi siano strettamente correlati ad attività idonee a generare reddito imponibile.
Il comma 5 dell’articolo 109 del TUIR dispone, in particolare, che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi - tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale - sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Se tali spese e componenti negativi si riferiscono indistintamente sia ad attività o beni produttivi di proventi computabili nella determinazione del reddito sia ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, gli stessi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra :
1) l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi (numeratore) e
2) l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore).
La valutazione sull’inerenza dei componenti negativi deve essere effettuata considerando in concreto l’attività esercitata dall’impresa, le sue dimensioni, le sue esigenze promozionali.
Il concetto di inerenza di un costo, infatti, non deve essere inteso come immediatamente legato ai ricavi, bensì all’attività complessivamente svolta dall’impresa; devono, pertanto, ritenersi deducibili quei costi legati da un rapporto di causa-effetto con la produzione del reddito di impresa.
Sono, invece, indeducibili le spese riconducibili all’acquisto di beni e servizi destinati all’uso promiscuo ai fini imprenditoriali e personali, per la parte non inerente.

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Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 29/09/2016