In caso di:
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omessa presentazione della comunicazione;
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ovvero di trasmissione con dati incompleti/non veritieri.
il socio e la società (principio solidarietà) sono tenuti al versamento di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.
Qualora, tuttavia, il contribuente si sia “conformato” alle disposizioni di cui ai co. 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, concernenti la tassazione quale reddito diverso in capo al socio, è dovuta, in solido, la sanzione residuale da € 258,00 a € 2.065,00 (art. 11 co.1 lett.a) DLgs.472/97).
E’ possibile regolarizzare tale ultima violazione effettuando il versamento della sanzione ridotta (utilizzando in F24 il codice tributo “8911”) secondo il seguente schema:
PERIODO DI REGOLARIZZAZIONE |
SANZIONE RIDOTTA |
Entro 90 gg dall’errore/omissione |
€ 28,00 (1/9 di 258) |
Entro 1 anno dall’errore/omissione |
€ 32,00 (1/8 di 258) |
Entro 2 anni dall’errore/omissione |
€ 36,00 (1/7 di 258) |
Oltre 2 anni dall’errore/omissione |
€ 43,00 (1/6 di 258) |
Dopo la contestazione della violazione |
€ 51,00 (1/5 di 258) |
E’ ammessa peraltro la definizione agevolata (art.16, DLgs.472/97) in caso di ricevimento di un atto di contestazione definendo la relativa sanzione al terzo dell'irrogato.