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Esempi di calcolo di rottamazione delle cartelle Equitalia 2017

Iter procedurale e modalità di pagamento

Il contribuente che intende aderire alla rottamazione dei ruoli deve entro il 31 marzo 2017 presentare ad Equitalia SPA l’istanza per l’adesione alla procedura, compilata sull’apposita modulistica.

Nella dichiarazione di accesso all’agevolazione il debitore deve indicare il numero di rate, massimo quattro, con le quali intende effettuare il pagamento ed anche la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

In particolare il contribuente deve indicare:

  • i dati identificativi tra persona fisica, titolare, rappresentate legale, tutore o curatore di un’attività;
  • progressivamente le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivo delle Entrate, dei Monopoli, delle Dogane e quelli di addebito dell’Inps per i quali si chiede la definizione agevolata;
  • quali carichi si vogliono rottamare;
  • le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte se si vogliono chiudere i conti con Equitalia e cioè:
    • modalità di pagamento, unica soluzione oppure in 2, 3, 4 o 5 rate;
    • rinuncia, con l’adesione alla definizione agevolata, ai giudizi pendenti;
    • sottoscrizione anche ai fini penali della veridicità dei dati riportati nel modello.

La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata dal contribuente:

  • o presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione;
  • o tramite invio alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, del modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Modalità di pagamento

Successivamente alla presentazione della domanda, entro il 31 maggio 2017, l'Agente della riscossione comunicherà al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018, in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa all'agente della riscossione;
  • mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione sul conto corrente;
  • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il contribuente provvederà quindi al pagamento integrale, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, delle somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Fonte:


Aggiornata il: 20/12/2016