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Documenti non esibiti a richiesta del Fisco non piĆ¹ utilizzabili

Mancata produzione di documenti: preclusioni ed esimenti

È orientamento costante della Corte di cassazione, (espresso anche in merito all’accertamento sintetico), quello secondo cui “la mancata risposta al questionario, come la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell’ufficio, producono l’effetto d’impedirne la considerazione a favore del contribuente…” (Cass., 30 dicembre 2009, n. 28049; cfr. anche Cass., 10 gennaio 2013, nn. 453 e 455; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17055).
Tuttavia, il citato art. 32, all’ultimo comma, attenua il rigore della preclusione consentendo la produzione dei suddetti elementi al “contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”. La valutazione della fondatezza dell’esimente dedotta dal contribuente resta dunque affidata al prudente apprezzamento del giudice (..)

Con l’ordinanza n. 3791 dello scorso 26 febbraio, ad esempio,  la Cassazione, nel riconoscere l’assenza di un comportamento colpevole da parte del contribuente ha specificato che il ritardo della Banca nel fornire la documentazione da trasmettere al Fisco è circostanza che potrebbe evitare la preclusione probatoria prevista dall’articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, la quale deve essere applicata in modo da non comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa.

E' particolarmente interessante pronuncia della Ctr di Milano (la n. 542/01/16) che ha cercato di definire quando una richiesta da parte dell’Amministrazione possa definirsi specifica: secondo i giudici milanesi l’inutilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti in risposta all’ invito dell’amministrazione finanziaria opera solo ove la richiesta dell’Ufficio sia stata specifica, non essendo sufficiente un generico riferimento nel questionario ad una categoria di atti e documenti poiché la ratio della norma è quella di instaurare un confronto leale e trasparente tra Fisco e cittadino. (...)

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Aggiornata il: 14/11/2016