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Accertamento esecutivo e rottamazione dei ruoli

Normativa di riferimento Art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Art. 29 -  Concentrazione della riscossione nell'accertamento

  1. Le attivita' di riscossione relative agli  atti  indicati  nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011  e  relativi ai periodi d'imposta in corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
    a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate  ai fini  delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta   regionale   sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ed  il connesso  provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono contenere anche l'intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di
presentazione del ricorso, all'obbligo  di  pagamento  degli  importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso  ed   a   titolo  provvisorio,   degli   importi   stabiliti dall'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere  al  pagamento  e' altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di  ricevimento,  in  tutti  i casi in cui siano rideterminati  gli  importi  dovuti  in  base  agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul  valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione  delle  sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma  3-bis  del  decreto  legislativo  19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis,  e  dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonche' in  caso di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato. In tali  ultimi casi il versamento delle somme dovute deve  avvenire  entro  sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997, n. 471, non  si  applica  nei  casi  di  omesso,  carente  o  tardivo versamento  delle  somme  dovute,  nei  termini  di  cui  ai  periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
    b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi  ((decorso il  termine  utile  per  la  proposizione  del  ricorso))  e   devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi  trenta  giorni  dal termine  ultimo  per  il  pagamento,  la  riscossione   delle   somme richieste, in deroga alle disposizioni in  materia  di  iscrizione  a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  ai fini  dell'esecuzione  forzata,  con  le  modalita'  determinate  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  di  concerto con il Ragioniere  generale  dello  Stato.  L'esecuzione  forzata  e' sospesa per un periodo  di  centottanta  giorni  dall'affidamento  in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui  alla  lettera a); tale sospensione non  si  applica  con  riferimento  alle  azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. ((La predetta sospensione non opera  in  caso  di  accertamenti  definitivi,  anche  in  seguito  a giudicato,  nonche'  in  caso  di  recupero  di  somme  derivanti  da decadenza  dalla  rateazione.))  L'agente  della  riscossione,  ((con raccomandata semplice o posta elettronica)), informa il  debitore  di aver preso in carico le somme per la riscossione;
    c) in presenza di fondato pericolo per il  positivo  esito  della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo' essere affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  prima
dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui  alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a),  vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato  pericolo  di pregiudicare la riscossione, non opera la  sospensione  di  cui  alla
lettera b) e l'agente della riscossione non  invia  l'informativa  di cui alla lettera b);
    d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in  presenza  di nuovi elementi, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi  utili  ai  fini  del  potenziamento  dell'efficacia   della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
    e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella  di pagamento,  procede  ad  espropriazione  forzata  con  i  poteri,  le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione  forzata
l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui  alla  lettera  a),  come trasmesso all'agente della riscossione con le  modalita'  determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),  l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di  cui  all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 settembre 2015, n. 159));
    f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con  gli  atti  di  cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno  successivo
alla  notifica  degli  atti  stessi;  all'agente  della   riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il  rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
    g)  ai  fini  della  procedura  di  riscossione  contemplata  dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al  ruolo  e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle  somme  iscritte  a  ruolo  si intendono  effettuati  alle  somme   affidate   agli   agenti   della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la  dilazione del pagamento prevista dall'articolo  19  dello  stesso  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  puo'  essere concessa  solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a)  si  applica  l'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    h)  in  considerazione  della  necessita'  di  razionalizzare   e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando  il recupero di efficienza  di  tale  fase  dell'attivita'  di  contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in  deroga  alle  norme   vigenti,   sono   introdotte   disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con  le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione  coattiva delle  somme  dovute  a  seguito  dell'attivita'   di   liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e  sul
valore  aggiunto  che  ai  fini  degli  altri  tributi   amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

 

Fonte:


Aggiornata il: 13/01/2017