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Avviso di addebito Inps : possibile la rottamazione

Come avviene l’affidamento dell’avviso all’agente incaricato della riscossione

L'avviso  di addebito  viene consegnato agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Le modalità e i termini di consegna sono stati definitivi con la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010.
All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di addebito le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

L’emissione dell’avviso di addebito da parte dell’Inps è molto articolato . La circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 tratta e detta le istruzioni in materia.

Avviso di addebito a seguito di omissione contributiva

Viene emesso nel caso di contribuzione denunciata e non versata, in tutto in parte, alle scadenze. In questi casi prima di emettere l’avviso di addebito esecutivo l’Inps puo’ richiedere il pagamento mediante avviso bonario. Se il contribuente non onora l’invito bonario, scaduti i termini previsti per il pagamento, l’Inps procede ad emettere l’avviso di addebito, che concede ulteriori 60 giorni per il pagamento,  trascorsi i quali, se non è intervenuta la proposizione del ricorso entro 40 giorni, viene affidato all’agente e diventa esecutivo.

Restano esclusi dall’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione e quelli  inseriti in un piano di rientro quali i contributi delle aziende che operano con il sistema UniEmens.

Avviso di addebito a seguito accertamento

L’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Istituto o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.
In entrambe le fattispecie, al contribuente verrà intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida.

Il contribuente entro lo stesso termine puo’ proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato. La proposizione del ricorso amministrativo, comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo.
Se la decisione del ricorso non interviene nei termini di decadenza, l’Istituto procederà alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame .

Se non viene proposto ricorso entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o e non si provvede al pagamento della contribuzione richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consentirà all’Agente della Riscossione di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo.

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Aggiornata il: 20/01/2017