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IRI 2017: l'imposta sul reddito d'impresa

Calcolo dell’IRI: i prelievi e il plafond di deducibilità

In merito al calcolo dell’IRI, occorre tenere presente due aspetti: il prelievo da parte dell’imprenditore/socio e il regime delle perdite.
Per quanto riguarda il primo aspetto si sottolinea come il reddito IRI sia determinato in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito previste dal titolo I, capo VI del TUIR e siano ammesse in deduzione le somme prelevate

  • a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili,
  • nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi,
  • a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Perciò al momento del prelievo delle somme dai conti correnti bancari dell’impresa assoggettate all’IRI, l’importo diventa deducibile dalla base imponibile IRI e concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile IRPEF dell’imprenditore/socio.

Come chiarito dalla relazione illustrativa  i redditi d’impresa eccedenti la misura dell’utile d’esercizio in modo definitivo, restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento, analogamente a quanto avviene con riferimento alla tassazione IRES: è il cd. plafond di deducibilità dei prelievi IRI.  Non è di immediata applicazione il calcolo del plafond IRI in quanto è necessario monitorare i redditi tassati e i prelievi eseguiti lungo tutto l’arco temporale del regime (periodo minimo pari a 5 anni).

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Aggiornata il: 04/01/2017