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Visto di conformità nella dichiarazione IVA 2017: i controlli

Condizioni per il rilascio del visto

Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) devono:

  1. Stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile
  2. Presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente

Una volta effettuata la comunicazione di cui al punto 2, la DRE:

  • verifica il possesso dei requisiti richiesti;
  • iscrive il professionista in un apposito Elenco informatizzato.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 57/E del 2009 ha chiarito che l’iscrizione nell’elenco ha effetto retroattivo; quindi, tale iscrizione risulta valida dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. Per poter mantenere l’iscrizione in tale Elenco, i soggetti dovranno provvedere a comunicare alla DRE competente qualsiasi variazione relativa alle informazioni o ai requisiti contenuti nella comunicazione preventiva – in particolare i dati riguardanti il rinnovo, l’adeguamento e il pagamento dei premi della polizza sulla responsabilità civile – entro 30 giorni da quando la variazione si verifica.

Si precisa che se l’iscrizione in tale elenco informatizzato è già avvenuta in passato ai fini del rilascio del visto di conformità sui modelli UNICO o sui modelli 730, non occorre presentare un’altra comunicazione alla DRE e i visti possono essere rilasciati anche sulle dichiarazioni IVA.

Fonte:


Aggiornata il: 31/01/2017