Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) devono:
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Stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile
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Presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente
Una volta effettuata la comunicazione di cui al punto 2, la DRE:
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verifica il possesso dei requisiti richiesti;
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iscrive il professionista in un apposito Elenco informatizzato.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 57/E del 2009 ha chiarito che l’iscrizione nell’elenco ha effetto retroattivo; quindi, tale iscrizione risulta valida dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. Per poter mantenere l’iscrizione in tale Elenco, i soggetti dovranno provvedere a comunicare alla DRE competente qualsiasi variazione relativa alle informazioni o ai requisiti contenuti nella comunicazione preventiva – in particolare i dati riguardanti il rinnovo, l’adeguamento e il pagamento dei premi della polizza sulla responsabilità civile – entro 30 giorni da quando la variazione si verifica.
Si precisa che se l’iscrizione in tale elenco informatizzato è già avvenuta in passato ai fini del rilascio del visto di conformità sui modelli UNICO o sui modelli 730, non occorre presentare un’altra comunicazione alla DRE e i visti possono essere rilasciati anche sulle dichiarazioni IVA.