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Visto di conformità nella dichiarazione IVA 2017: i controlli

Controlli per il rilascio del visto di conformità

Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata:

  1. La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie
  2. La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione
  3. La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
  4. La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti

Di conseguenza, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF-imprese la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. In particolare, vengono richiesti i seguenti controlli:

  • controllo del codice attività. Deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile del codice di attività economica prevalente indicato nella dichiarazione IVA in caso di contabilità unificata. In caso di contabilità separate, deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile dei codici di attività economica indicati nella dichiarazione IVA;
  • controllo delle fattispecie che generano il credito IVA. Deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea di principio portano alla formazione del credito IVA:
    • presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
    • presenza di operazioni non imponibili;
    • presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
    • presenza di operazioni non soggette all’imposta;
    • operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Si dovrà procedere inoltre:

  • al rincontro dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti con quanto viene riportato nella dichiarazione IVA;
  • alla verifica della corrispondenza del credito riportato dall’anno precedente;
  • al riscontro che al modello IVA 2016, qualora siano state fatte compensazioni orizzontali per importi superiori a 15.000 euro, sia stato apposto il visto di conformità;

Qualora il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulti pari o superiore al volume d’affari sarà necessario, per poter rilasciare il visto di conformità, verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Qualora, invece, il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, la C.M. n. 57/E del 2009 ha stabilito che la verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta detratta nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Fonte:


Aggiornata il: 31/01/2017