Il motivo dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria è la presunzione di incassi da parte dei professionisti di proventi “in nero”. Di norma procedono all’accertamento analitico-induttivo previsto
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dall’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 (ai fini delle imposte dirette)
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dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (ai fini dell’IVA)
che si applica in presenza di determinate condizioni, ovvero
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l’incompletezza,
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la falsità,
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l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione sulla base di documenti o notizie raccolte dall’Amministrazione Finanziaria.
Come chiarito nella guida FNC di ieri “Utilizzando gli strumenti informativi a sua disposizione e/o per mezzo di questionari e controlli esercitati presso lo studio del professionista l’Amministrazione Finanziaria contesta l’omessa fatturazione dei compensi relativi a prestazioni rese dal professionista a titolo gratuito, ritenendo irragionevole ed “anti economico” lo svolgimento di un’attività senza che sia percepito alcun compenso. Ne consegue la ricostruzione di un maggior reddito professionale e la ripresa a tassazione dei compensi che si presumono percepiti dal professionista per la prestazione resa nel periodo d’imposta a titolo oneroso (nonché l’irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione e per omessa fatturazione).”