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Maternità 2017 giornaliste lavoratrici autonome

Giornaliste CO.CO.CO: Indennità e congedo parentale

INDENNITÀ DI MATERNITÀ LAVORATRICI CO.CO.CO.

Le giornaliste con contratto di collaborazione coordinata CO.CO.CO  hanno diritto all’indennità di maternità,  se  nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima del parto), risultano versate almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.

L’indennità è corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro ed ha  una durata di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto).

L'importo  si calcola moltiplicando l’80% di 1/365 del reddito prodotto nei 12 mesi  precedenti l’insorgenza del diritto,  per il periodo indennizzabile.

E’ possibile presentare la domanda a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile (15 /16 mesi dalla nascita del bambino).

Dal sito INPGI è possibile scaricare tutta la modulistica, che va poi inviata all’Istituto  allegando:

  • certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto;
  • dichiarazione al committente attestante l’effettiva astensione del lavoratore dall’attività lavorativa;
  • fotocopia di un valido documento d’identità e
  • certificato di nascita del bambino da produrre entro 60 giorni dalla data dell’evento.

Inoltre  giornaliste e ai giornalisti co.co.co. iscritti alla Gestione Separata che abbiano titolo all’indennità di maternità o di adozione/affidamento e siano in costanza di rapporto di lavoro hanno diritto all'indennizzo per il   congedo parentale,  in caso di astensione dall' attività lavorativa  per 3 mesi per ogni figlio nato o  adottato   in modo continuativo o frazionato entro e non oltre il primo anno di vita del bambino. 

L’indennizzo è pari al 30% del reddito  già preso  a riferimento per  il trattamento di maternità/ paternità-adozione/affidamento.

La domanda di indennità di congedo parentale va presentata prima dell’inizio del periodo richiesto, in caso contrario  l'indennità copre solo i giorni di congedo successivi alla data  della domanda.

 

 

Fonte: INPGI


Aggiornata il: 27/03/2017