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Niente IRAP per il tirocinante

Tirocinio: attività in organizzazione altrui

I giudici accolgono le doglianze del contribuente e cassano la sentenza impugnata decidendo nel merito. In particolare, la Corte si uniforma al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite ritenendo non integrato il presupposto impositivo quando il contribuente non sia il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, come nel caso di specie.
I giudici di legittimità ribadiscono che "in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive".

  La commissione di merito ha quindi errato in diritto  nel ritenere dovuto il tributo laddove il contribuente si avvalga di una struttura organizzativa non propria, dovendo verificare, preliminarmente, che il contribuente non fosse inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interessi.

In definitiva, i giudice hanno decretato l’illegittimità dell’avviso ai fini Irap anche per l’annualità 2003, ritenendo non integrato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Fonte: Corte di Cassazione


Aggiornata il: 28/03/2017