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Bonus strumenti musicali 2018 - Bonus Stradivari

Bonus strumenti musicali 2018: il credito per i rivenditori/produttori

Il credito d’imposta maturato è utilizzabile:

  • dal 2° giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità;
  • esclusivamente in compensazione nel mod. F24, che dovrà essere presentato utilizzando esclusivamente Entratel / Fisconline, pena lo scarto dell’operazione.

Con la risoluzione 26/E del 20.04.2016 (pubblicata in occasione del contributo per il 2016) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6865" da riportare nel mod. F24, nella sezione "Erario", per utilizzare il credito d'imposta.

Se l’importo del credito utilizzato è superiore all’ammontare maturato, anche in considerazione di quanto in precedenza fruito, il mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet Entratel / Fisconline.

Con la risposta n. 10 del 19.09.2018, l'Agenzia delle Entrate risolve il caso - proposto tramite interpello - di un rivenditore in contabilità semplificata che non utilizza entro l'anno il credito d'imposta concesso dalla vendita degli strumenti musicali. La fattispecie, nel dettaglio riguarda un soggetto che:
•    ha emesso nel 2017 fatture di vendita per strumenti musicali nei confronti di clienti che hanno usufruito del bonus Stradivari;
•    ha quindi maturato un credito d'imposta, da usare in compensazione, pari all'importo dello sconto che ha praticato ai clienti;
•    il credito maturato non ha trovato capienza nel 2017.
Dal 2017, inoltre, l'istante ha adottato il regime contabile semplificato, applicando il principio di tassazione per cassa al posto di quello di competenza.
Con l'interpello il contribuente chiede delucidazione sulla compilazione del quadro RG, in particolare del rigo RG2 colonna 2, per quanto riguarda il credito d'imposta non utilizzato in compensazione.
L'Agenzia risponde che: "la concessione del credito d’imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo." Secondo l'Agenzia, pertanto, l'importo maturati nel 2017 ma non utilizzato, concorre alla formazione del reddito del rivenditore, e va compreso nel rigo RG 2 colonna 2 del Mod. Redditi 2018.

 


 

 

Fonte:


Aggiornata il: 02/10/2018