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Manovra correttiva 2017: ecco le novità fiscali

Manovra correttiva 2017: Rideterminazione della base Ace

L’agevolazione ACE 2017, aiuto alla crescita economica, è stata modificata dall’articolo 7 della manovra correttiva introducendo una base di calcolo mobile. In particolare:

  • fino al 2016, la base di calcolo dell'agevolazione era costituita dagli accantonamenti degli utili a riserva e dei conferimenti dei soci realizzati a partire dal 01.01.2011;
  • dal 2017 (Redditi 2018) e fino a quello in corso al 31.12.2019 l'arco temporale di riferimento dell'incremento patrimoniale è limitato a 5 esercizi, così che il parametro iniziale è diventato mobile, passando dal 2011 al 31 dicembre del quinto esercizio precedente. Per l'ACE 2017 escono così gli incrementi avvenuti nel 2011 e nel 2012.

Manovra correttiva 2017: reclamo e mediazione

Con la manovra è stato previsto che per gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018 il limite massimo per rientrate nell’obbligo di esperire il reclamo e la mediazione sia pari a 50.000 euro (attualmente sono 20.000). Inoltre l’utilizzo di questi strumenti alternativi al contenzioso è stato esteso anche agli agenti della riscossione.

Manovra correttiva 2017: Definizione agevolata delle controversie tributarie

La manovra correttiva contiene la definizione delle liti pendenti relative alle controversie tributarie prevedendo che possano essere definite controversie tributarie al 31 dicembre 2016 con controparte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. La definizione della controversia avverrà con il pagamento delle imposte dovute più gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Il legislatore ha chiarito che:

  • se la controversia riguarda solo interessi di mora e sanzioni non collegate a tributi, è possibile chiudere pagando il 40% degli importi in contestazione;
  • se invece la controversia riguarda solo sanzioni collegate a tributi che risultano definiti, la controversia potrà essere definita a costo zero.

La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017 separatamente per ciascuna controversia autonoma, cioè una per ogni atto impugnato. Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato dal contribuente in tre rate se l’importo dovuto supera i 2000 euro, entro le seguenti scadenze:

  • 40% entro il 30 settembre 2017 
  • 40% entro il 30 novembre 2017
  • 20% entro il 30 giugno 2018

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non ne faccia apposita richiesta dichiarando al giudice di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se il contribuente successivamente dimostra di essersi avvalso della definizione e di aver pagato quanto dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Attenzione: il contribuente che ha aderito alla rottamazione dei ruoli entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata della controversia tributaria relativa allo stesso ruolo, solo se entrambe le rottamazioni vanno a segno! 

Manovra correttiva 2017: Start up e crowfunding

Con l'articolo 57 della manovra correttiva vengono modificate alcune norme in materia di start-up prevedendo che:

  • anche le PMI-srl al pari delle PMI-Spa e delle start-up innovative potranno da ora essere ammesse al crowdfunding ovvero alla raccolta di capitali attraverso anche portali on line.
  • per le start-up, le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni, anziché  4.

 

Manovra correttiva 2017: IRI

Il D.l. 50/2017 aggiunge il comma 6-bis all'art. 55-bis del TUIR dedicato all'IRI (imposta sul reddito d'impresa), introdotto con la Legge di Stabilità 2017. La modifica introduce il credito di imposta sulle riserve distribuite in caso di cambio regime o cessazione di attività e prevede che: le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle norme sull’IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta pagata a titolo di IRI.

Fonte:


Aggiornata il: 05/05/2017