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Depositi IVA 2017: cosa cambia dal 1° aprile 2017

L’istituto del deposito fiscale 2017

L’art. 50-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (norma introdotta con l’art. 1, comma 1, lett. i), della l. 28 febbraio 1997, n. 28, in linea con i principi comunitari contenuti negli artt. 154 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006), come modificato, da ultimo, con l’art. 4, commi 7 e 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, a decorrere dal giorno 1° aprile 2017, disciplina gli speciali “depositi fiscali ai fini IVA” (detti anche “depositi IVA”), abilitati a ricevere per la custodia beni nazionali, comunitari o immessi in libera pratica che, successivamente, sono destinati ad essere ceduti in Italia o in altro Stato membro dell’U.E. ovvero fuori dal territorio dell’U.E.
Il regime speciale non si applica per i beni che sono destinati, anche previa trasformazione, alla vendita al dettaglio nei locali medesimi.  I depositi fiscali agevolano le operazioni commerciali nell’ambito dell’Unione europea poiché permettono di trasferire la merce da uno Stato membro all’altro evitando di assoggettare all’IVA i singoli passaggi.
Pertanto, ricorrendo al sistema del deposito fiscale ai fini IVA, denominato, in pratica, “deposito IVA”, è possibile introdurre dei beni in tale area e l’IVA, se dovuta, viene assolta dall’acquirente finale soltanto nel momento in cui i beni sono estratti da tale ambiente. La disciplina dei depositi IVA vuole evitare che i beni comunitari abbiano un trattamento fiscale meno favorevole rispetto ai beni che provengono da Paesi terzi, i quali possono essere introdotti in depositi appositamente costituiti ed operanti ai fini doganali senza dover sottostare al pagamento dell’IVA fino al momento della loro effettiva importazione. L’istituto semplifica ed agevola le transazioni commerciali nell’ambito comunitario relativamente all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di stoccaggio in Italia di beni da parte di soggetti identificati ai fini IVA in altro Stato membro e talune “operazioni a catena” in quanto sia le transazioni che le prestazioni di servizi che vengono effettuate fino a quando la merce è giacente in tali spazi sono assoggettate all’IVA soltanto nel momento in cui avviene l’estrazione per l’immissione al consumo.
La normativa va integrata anche con il contenuto dell’art. 34, comma 44, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, norma che, intervenendo sul comma 4, lettera h), ha esteso l’applicazione della disciplina agevolativa, cioè il differimento del pagamento dell’IVA, al momento in cui i beni vengono estratti dal deposito anche qualora la merce sia presa in consegna dal depositario e sia custodita “in locali limitrofi” al deposito e senza la necessità della sua introduzione fisica in tale area.
Va tenuto presente che a decorrere dal 1° aprile 2017 è eliminata qualsiasi discriminazione riferita a particolari categorie di beni che possono essere estratti dal deposito da parte di chi utilizza o commerciai beni nel territorio nazionale essendo stata abrogata la lett. d) del comma 4 dall’art. 4, comma 7, del d.l 22 ottobre 2016, n. 193.
La limitazione non si applica se il deposito custodisce beni che sono stati spediti da un soggetto passivo IVA in altro Stato membro dell’Unione Europea ed i beni stessi siano destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intracomunitario del deposito si considera effettuato al momento dell’estrazione dei beni, dal deposito medesimo.
Se il deposito è destinato a custodire beni per conto di terzi, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al fatto che il gestore deve essere esclusivamente una S.p.A. o S.a.p.A. o S.r.l. o ad una società cooperativa o un ente il cui capitale o fondo di dotazione non sia inferiore a € 516.456,90.

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Aggiornata il: 05/05/2017