I depositi IVA possono essere gestiti da due distinte categorie di soggetti, cioè:
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soggetti per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione;
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soggetti che devono possedere l’autorizzazione.
In sostanza, per la gestione del deposito IVA sussiste la seguente articolazione:
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soggetti per i quali l’autorizzazione non è necessaria cioè le imprese esercenti magazzini generali con autorizzazione doganale, le imprese esercenti depositi franchi, le imprese operanti nei punti franchi, i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e i depositi doganali (compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane);
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soggetti che possono essere autorizzati, cioè soggetti che riscuotono la fiducia dell’amministrazione doganale;
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soggetti che possono essere autorizzati alla custodia di beni per conto terzi, cioè società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata cooperative o enti con capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore a € 516.456,90.