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Risparmio energetico 2017: i requisiti per usufruirne

Risparmio energetico 2017: soggetti che possono fruire della detrazione

Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d'impresa. Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo. In particolare, possono beneficiare della detrazione:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi more uxorio;
  • promissario acquirente.

Attenzione: nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In tal caso:

  • non vige l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
  • gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore.

A tal fine, la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione. L’estensione dell‘agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all‘ambito “privatistico“, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all‘attività d‘impresa, arte o professione.

Fonte:


Aggiornata il: 09/05/2017