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Definizione liti pendenti: istanza di sospensione del processo in corso

Sospensione processi in corso e ricalcolo scadenzario termini

La definizione agevolata delle controversie tributarie sospende la causa?

I processi in corso non saranno sospesi, salvo la presentazione di un’apposita istanza da depositare presso la segreteria della commissione presso la quale pende il giudizio.
Nell’istanza dovrà essere manifestata l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata. In tale ipotesi, il processo rimane sospeso fino al 10 ottobre 2017 e se entro tale data verrà depositata copia del versamento degli importi dovuti e dell’istanza il processo rimane sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Tutto ciò premesso, si consiglia, nelle more delle opportune valutazioni di convenienza della definizione, di presentare istanza di sospensione processuale motivandola ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50.
L'art. 11, co. 9 prevede che "per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017". La sospensione dei termini di impugnazione è valida per tutte le controversie definibili e non è subordinata alla presentazione dell'istanza.

Sicché, sarà necessario, a prescindere dalla presentazione dell’istanza, il ricalcolo dello scadenzario utile ai fini delle impugnazioni e delle riassunzioni.


Esempio 1

Nell'ipotesi di una sentenza definibile che venga notificata il 29 giugno, mentre i termini ordinari scadrebbero il 29 settembre, qualora si tratti di una controversia definibile gli stessi risulterebbero sospesi e scadrebbero il 29 marzo 2018 a prescindere dalla presentazione di una istanza.

Termini di Impugnazione senza la sospensione ex art 11, co.9
DATA DELLA NOTIFICA: 29 GIUGNO 2017
TERMINE ORDINARIO DI IMPUGNAZIONE: 29 Settembre 2017

Termini di impugnazione con la sospensione ex art. 11, co. 9
DATA DELLA NOTIFICA: 29 GIUGNO 2017
TERMINE CON LA SOSPENSIVA: 29 Marzo 2018

Per quanto concerne l’impugnazione di sentenze o atti processuali notificati dopo il 30 giugno 2017 si ritiene che i rispettivi termini, in base ad una interpretazione letterale della disposizione, non risulterebbero sospesi in quanto ricadenti in un periodo successivo al 30 settembre.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 28/07/2017