Possono accedere, alla riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria :
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le persone fisiche
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gli enti non commerciali
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le società semplici e le associazioni equiparate
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato, direttamente o anche per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
Alla riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria nella sua versione nazionale, analogamente a quanto previsto per la precedente edizione, possono accedere oltre ai contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
I contribuenti che hanno già aderito alla prima voluntary hanno delle sostanziali limitazioni per l’adesione alla nuova voluntary bis e non possono in generale presentare l’stanza con alcune poche eccezioni.
Per approfondire si rimanda alla circolare n. 19/E del 12 giugno 2017.