Possono essere sanate le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.
Per le sole attività oggetto della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria, i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018.
Rientrano nella procedura di collaborazione volontaria
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le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse con riguardo al modello UNICO 2010, presentato per gli investimenti e le attività illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2009, fino quelle contenute nel modello UNICO 2016, con riferimento agli investimenti e alle attività illecitamente detenuti all’estero nel corso del 2015.
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Se si applica il raddoppio dei termini per l’accertamento, con riferimento agli investimenti ed alle attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi cosiddetti black list), individuati con il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste “…rientrano nella procedura in esame le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative agli investimenti e alle attività detenuti illecitamente nei Paesi black list dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2015.