Per il settore agricolo resta confermata la particolarità del compenso orario per il prestatore di lavoro:
Non è quello fissato per gli altri utilizzatori (9 euro netti) bensi quello definito dai contratti di lavoro collettivi stipulati per gli operai agricoli, con le organizzazioni sindacali piu rappresentative. La circolare INPS aveva fornito i compensi minimi orari ricavati dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti , ma con il successivo messaggio 2887 del 12.7.2017 ha specificato che "la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli cui va aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità)."
I COMPENSI MINIMI orari e i corrispondenti minimi giornalieri per almeno 4 ore di lavoro, sono dunque fissati in:
A questi importi vanno aggiunti, calcolandoli sul totale della prestazione:
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33% per contributi previdenziali IVS alla Gestione separata INPS
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3,5% per assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
Un ulteriore 1% per oneri di gestione INPS va aggiunto al totale compenso + contributi .