Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Prestazioni occasionali in agricoltura 2018

Procedura telematica e comunicazione preventiva in agricoltura

Ai fini dell’utilizzo dei lavoratori con il nuovo contratto di lavoro occasionale, sia gli utilizzatori che i prestatori devono  prima di tutto registrarsi anche per il tramite di un intermediario abilitato (dal 31.7.2017), all’interno di un’apposita piattaforma informatica, all'indirizzo www.inps.it/ prestazioni e servizi/ Servizio Prestazioni occasionali, scegliendo poi l'opzione Imprese agricole.   (Per la registrazione  è necessario essere già muniti di PIN INPS o codice identificativo SPID).

L’utilizzatore dovrà avere alimentato il proprio portafoglio elettronico presso l'INPS,  in media 7 giorni prima dell'effettuazione della prima prestazione.  Tali versamenti potranno avvenire:

  1.  sistema Pago PA di AGID  Portale dei pagamenti inps ( accessibile dal 31.7.2017)
  2.  utilizzando il modello di versamento F24 Elide  presso banche e uffici postali con  la causale di contributo  "CLOC"(senza possibilità di  compensazione crediti).

Almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero il numero verde del  Contact center INPS l’utilizzatore deve effettuare la comunicazione preventiva che  dovrà contenere:
• i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• l’oggetto della prestazione e il settore di impiego del prestatore;
la durata della prestazione con riferimento. dal 12 agosto 2018. a un arco temporale non superiore a DIECI giorni continuativi (non piu tre) La piattaforma telematica è stata già aggiornata per questa novità dal 20 agosto 2018;

• il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore al compenso per 4 ore, anche per prestazioni di durata inferiore nell'arco del periodo di 10 giorni continuativi.

La piattaforma invia al prestatore una  notifica della comunicazione preventiva,  tramite SMS o posta elettronica.

L’utilizzatore  può entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo al giorno della prestazione,  confermare che la prestazione è avvenuta,  oppure  revocarla.

 Da parte sua il  lavoratore, entro il medesimo termine delle ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello della prestazione,  può convalidare la mancata prestazione oppure confermarla e ciò , in presenza di revoca da parte dell’utilizzatore, potrà comportare l’applicazione del sistema sanzionatorio in materia di lavoro nero.

Se la prestazione  non viene revocata, l' INPS  provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito su conto corrente bancario indicato dal prestatore al momento della registrazione iniziale.  Se la prestazione si è  svolta  a cavallo fra 2 mesi, il pagamento del compenso avviene il mese successivo alla data finale del periodo ;
L'Istituto di previdenza provvede inoltre all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del lavoratore e al trasferimento all’INAIL, al termine del primo e secondo semestre dell’anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nel caso in cui il prestatore riscuota il compenso non attraverso conto corrente bancario  ma con domiciliazione presso  un ufficio postale, gli saranno addebitati i costi pari a € 2,60.

Il Decreto Dignità  su questo punto ha  aggiunto la possibilità di riscuotere il compenso "decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa è divenuta irrevocabile, in qualsiasi ufficio postale presentando un mandato di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS all'utilizzatore che lo consegna al lavoratore. Anche per questa modalità gli oneri sono a carico del prestatore di lavoro. Sul punto sono probabili ulteriori chiairmenti a breve da parte dell'INPS. che dovrebbe emanare una specifica circolare di istruzioni. 

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 28/08/2018