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Voluntary disclosures bis 2017: ultimi chiarimenti

Voluntary disclosures bis 2017: la riapertura dei termini

Per poter usufruire della procedura, sarà possibile aderire entro il prossimo 31 luglio 2017. L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura dovranno essere invece presentati entro il 30 settembre 2017.

Riguardo all’ambito soggettivo, la Circolare ricorda che possono aderire alla procedura di voluntary internazionale i soggetti che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dal comma 1 dell’art. 4 del decreto n. 227 del 1990. Si tratta quindi di:

  • persone fisiche;
  • enti non commerciali;
  • società semplici;
  • associazioni equiparate
  • fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Invece, alla procedura di voluntary nazionale possono aderire, oltre ai contribuenti che si avvalgono della voluntary internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. La Circolare 20/2017 ricorda che alla procedura di voluntary disclosure-bis possono accedere i contribuenti purché:

  • non abbiano già presentato l’istanza in precedenza (anche se per interposta persona);
  • non siano stati destinatari di ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura.

Infine, viene chiarito che:

  • non possono essere oggetto della nuova edizione della procedura le stesse violazioni già rientranti nella precedente edizione che non si era perfezionata per mancato pagamento di quanto dovuto;
  • non risulta preclusivo di adesione alla procedura il fatto che il contribuente abbia già presentato istanza in relazione alla precedente edizione, risultata poi improcedibile a causa della non piena collaborazione dello stesso e/o della carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza. In questo caso, la presentazione della prima istanza, risultata improcedibile, non può avere l’effetto di precludere l’accesso alla riapertura dei termini per la voluntary, a meno che, prima della presentazione della nuova istanza, il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di attività istruttorie, suscettibili di integrare una causa ostativa;
  • lo stesso ragionamento fornito al punto precedente si applica anche al caso di istanza tardiva presentata dal contribuente in relazione alla precedente edizione della procedura di voluntary.

Riguardo all’ambito temporale viene chiarito che rientrano nella procedura di voluntary-bis le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse con riguardo al modello UNICO 2010 fino a quelle contenute nel modello UNICO 2016. Inoltre, dovranno essere incluse nella procedura le infedeltà dichiarative commesse per i periodi d’imposta dal 2010 al 2015, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione devono essere oggetto di emersione anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo d’imposta 2009. Sempre a questo proposito la Circolare ricorda che per gli investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato rientrano nella procedura le violazioni in materia di monitoraggio dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2015.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/07/2017