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Voluntary disclosures bis 2017: ultimi chiarimenti

Voluntary disclosures bis 2017: ecco il nuovo procedimento

La Circolare dell'Agenzia, affronta la novità di questa procedura, ovvero l’autoliquidazione delle somme dovute ricordando che i contribuenti dovranno procedere al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza entro il 30 settembre 2017. Nel caso in cui il contribuente optasse per il versamento rateale, lo stesso andrebbe fatto in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2017.

L’articolo 7 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 prevede che se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017 o qualora il versamento delle stesse risulti insufficiente, l’Agenzia delle Entrate potrà liquidare le imposte, le ritenute, i contributi, gli interessi e le sanzioni per tutte le annualità oggetto di regolarizzazione attraverso l’emissione di un invito in applicazione del disposto dell’art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del D.Lgs. 218/97 vigente alla data del 30 dicembre 2014.
Successivamente, la Circolare affronta gli aspetti sanzionatori della disciplina ripercorrendo tutte le indicazioni che erano state date con i documenti di prassi usciti per la precedente edizione della voluntary. La Circolare evidenzia che al fine di consentire un’agevole accesso all’istituto in commento è stato realizzato uno specifico software di ausilio, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, per il calcolo delle sanzioni in autoliquidazione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi di dichiarazione delle imposte dovute.

Con il documento di prassi viene data una conferma riguardante i nuovi Paesi che possono essere considerati collaborativi ai fini della procedura, permettendo al contribuente di usufruire di minori sanzioni.
Viene infatti confermato che nell’ambito della procedura di voluntary internazionale, per i redditi connessi con gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a fiscalità privilegiata per cui opererebbe il raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché il raddoppio delle sanzioni, tale raddoppio non interviene se congiuntamente, tra il Paese black list e l’Italia è entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all’art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, ovvero che sia entrato in vigore alla medesima data un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 sempre dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Insieme a tali requisiti vi deve essere o il rimpatrio delle attività o la presentazione del waiver da parte del contribuente.
In relazione con i Paesi che hanno sottoscritto un accordo, la Circolare chiarisce che le riduzioni delle sanzioni e i non raddoppi si applicano oltre che agli Stati già agevolati nell’ambito della prima procedura di voluntary, anche a Hong Kong, Isole Cayman, Cook, Guernsey, Gibilterra, isola di Man e Jersey.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/07/2017